IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 1 marzo 2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 42; 
    Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26  aprile  1999,
relativa alle discariche di rifiuti; 
    Visto il decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  recante
norme  per  l'attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi  e  sui
rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2002; 
    Acquisito il parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione dell'11 dicembre 2002; 
    Sulla proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  comunitarie  e
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, delle attivita' produttive e della salute; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislatico: 
 
                             Articolo 1 
                             (Finalita) 
 
   1. Per conseguire le finalita' di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il  presente  decreto  stabilisce
requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche,  misure,
procedure e orientamenti  tesi  a  prevenire  o  a  ridurre  il  piu'
possibile le ripercussioni  negative  sull'ambiente,  in  particolare
l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del
suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale,  compreso  l'effetto
serra,  nonche'  i  rischi  per  la  salute  umana  risultanti  dalle
discariche  di  rifiuti,  durante  l'intero  ciclo  di   vita   della
discarica. 
   2. Si considerano soddisfatti i requisiti  stabiliti  dal  decreto
legislativo 4 agosto  1999,  n.  372,  qualora  siano  soddisfatti  i
requisiti del presente decreto. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  legge  comunitaria
          2001".
              - L'art. 42, cosi' recita:
              "Art.  42  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
          direttiva  1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,
          e criteri specifici di delega). - 1. Il Governo e' delegato
          ad  emanare,  entro  il  termine  di  un anno dalla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  un  decreto
          legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
          alla  direttiva  1999/31/CE  del  Consiglio,  del 26 aprile
          1999, relativa alle discariche di rifiuti.
              2.  Il  decreto legislativo e' emanato con le modalita'
          di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'art. 1 e nel rispetto dei
          criteri  stabiliti  nell'art.  2, ad eccezione del comma 1,
          lettera d), del medesimo art. 2.
              3.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della citata
          direttiva  1999/31/CE  del  Consiglio,  del 26 aprile 1999;
          dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del
          fondo indicato all'art. 2, comma 1, lettera d).
              - La  direttiva  1999/31/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          182 del 16 luglio 1999.
              - Il  decreto  legislativo 5 febbraio1997, n. 22, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  94/1962/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
              - La  direttiva  91/156/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L
          078 del 26 marzo 1991.
              - La  direttiva  91/689/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L
          377 del 31 dicembre 1991.
              - La  direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365
          del 31 dicembre 1994.

          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi note alle premesse. L'art. 2, cosi' recita:
              "Art.   2   (Finalita).   -  La  gestione  dei  rifiuti
          costituisce   attivita'   di   pubblico   interesse  ed  e'
          disciplinata  dal  presente  decreto  al fine di assicurare
          un'elevata  protezione  dell'ambiente e controlli efficaci,
          tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
              2.  I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o  metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
          in particolare:
                a) senza  determinare  rischi per l'acqua, l'aria, il
          suolo e per la fauna e la flora;
                b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
                c) senza   danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
          particolare  interesse,  tutelati  in  base  alla normativa
          vigente.
              3.  La  gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
          responsabilizzazione  e di cooperazione di tutti i soggetti
          coinvolti    nella    produzione,    nella   distribuzione,
          nell'utilizzo  e  nel  consumo  di  beni da cui originano i
          rifiuti,   nel   rispetto   dei  principi  dell'ordinamento
          nazionale e comunitario.
              4.  Per  il  conseguimento delle finalita' del presente
          decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
          delle   rispettive   competenze   ed  in  conformita'  alle
          disposizioni  che  seguono,  adottano ogni opportuna azione
          avvalendosi,   anche   mediante   accordi  e  contratti  di
          programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.".
              - Il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
          Norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti".